di beni da fornitori esteri a. In circostanze normali, il Centro acquistera' sul mercato Italiano. b. Il Centro puo' stipulare contratti per la fornitura di beni con fornitori esteri. c. Il Governo Italiano, se cosi' richiesto dal Centro, usera' i suoi buoni uffici per facilitare la conclusione di tali contratti e si impegna a rilasciare le necessarie licenze od altre autorizzazioni richieste dai regolamenti relativi alla fornitura in Italia di beni, materiali e servizi al Centro.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art12 · fonte su Normattiva