di beni dismessi, rottami e materiale in surplus a. Il Centro avra' il diritto di trasferire a persone, imprese commerciali od altre organizzazioni non governative, autorizzate ad esercitare commercio in Italia, beni dismessi, rottami ferrosi e non ferrosi e materiale in surplus che il Centro non puo' ulteriormente utilizzare e che sono parte delle sue scorte, sino ad un valore non eccedente 20.000.000 di Unita' di Conto NATO per anno. Questo ammontare, che non include alcuna vendita che possa essere effettuata ad Organizzazioni Governative Italiane, puo' essere aumentata, con reciproco accordo, per soddisfare particolari esigenze del Centro. Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a Dazi Doganali (cosiddetti beni "allo stato estero"), essi debbono essere sdoganati in accordo con i regolamenti vigenti in materia e con il pagamento da parte dell'acquirente dei Dazi Doganali dovuti e di ogni altra tassa applicabile. Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a qualsiasi altra tassa da cui il Centro era stato esentato al momento dell'acquisto da parte sua di detti beni, l'acquirente dovra' pagare tali tasse in accordo con le vigenti prescrizioni di Legge. Il Centro inviera' alla Segreteria Privata del Ministero della Difesa comunicazione di tutte le gare indette per materiali dismessi, rottami e materiali in surplus, se il valore stimato della vendita e' in eccesso a 4.000.000 di Unita' di Conto NATO. Il Governo Italiano avra' diritto di opzione sui suddetti beni, rottami e materiali offerti dal Centro in vendita in Italia ai prezzi da concordarsi entro i termini di tempo stabiliti nella gara per la presentazione delle offerte da parte di possibili acquirenti. Se non viene raggiunto un accordo sui prezzi tra il Governo Italiano ed il Centro entro tali limiti di tempo, il Centro puo' disporre in altro modo dei beni e rottami e materiali offerti in vendita. b. Nel caso di vendita in Italia di materiali in surplus usabili, acquistati dal Centro sia in Italia che all'Estero, l'acquirente dovra' pagare qualsiasi tassa e diritto applicabili dai quali il Centro era stato precedentemente esentato ed esibira' prova della autorizzazione all'acquisto.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art13 · fonte su Normattiva