1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverra' in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa. 2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unita' di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale. 3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procedera' tramite la stipula di Accordi esecutivi.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art5 · fonte su Normattiva