del Centro a. Il Governo Italiano si impegna a porre a disposizione del Centro, a titolo gratuito o con addebito minimo per il Centro, quelle aree, fabbricati, moli, collegamenti acquei contigui che, sulla base di separati accordi tra le competenti Autorita', si rivelino necessari per le attivita' del Centro. Il Governo Italiano garantisce il loro uso per tali scopi e si impegna a non promuovere contro il SACLANT e la NATO alcuna azione esecutiva, amministrativa o giudiziale allo scopo di escludere o limitare la disponibilita' dei suddetti beni immobili od in qualsiasi modo proibirne l'uso da parte del Centro e di dette Organizzazioni. A questo riguardo, si applicheranno le norme previste nel presente paragrafo e nel paragrafo 3 dell'Articolo IX dell'Accordo. b. Il Governo italiano garantisce che tutti i fabbricati od altri beni immobili forniti al Centro da SACLANT o da singoli Paesi NATO, o costruiti od acquistati per il Centro, saranno disponibili per il Centro per tutto il tempo necessario per gli scopi del presente Accordo. c. Ogni area, fabbricato od installazioni fisse forniti per uso del Centro dal Governo Italiano a titolo gratuito per il Centro (eccettuato un addebito nominale) e non piu' a lungo richiesti dal Centro, saranno restituiti al Governo Italiano. Qualsiasi aumento o perdita nelle proprieta' fornite dal Governo Italiano, derivanti dal loro uso da parte del Centro, saranno determinate dal Consiglio della NATO, prendendo in considerazione ogni Legge Italiana applicabile, e distribuiti tra od accreditati od addebitati ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale del Centro. d. Ogni attivita' acquistata con fondi internazionali del Centro sotto il suo bilancio capitali e non piu' a lungo richiesta dal Centro sara' dismessa secondo accordi approvati dal Consiglio NATO ed il ricavato sara' distribuito tra od accreditato ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale del Centro. Il Governo Italiano avra' il diritto prioritario di acquisto delle proprieta' immobiliari cosi' dismesse sul suo territorio purche' esso offra condizioni non meno favorevoli di quelle offerte da qualsiasi terzo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art15 · fonte su Normattiva