1. Il Centro ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne in quei casi particolari in cui il Centro stesso vi abbia espressamente rinunciato. 2. I beni, i fondi e gli averi del Centro destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, esproprio, confisca, o da qualsiasi altra forma di intervento, di qualsivoglia natura od origine. Il Centro si accordera' con le competenti Autorita' italiane per mettere a loro disposizione, a loro richiesta, locali o terreni che si rendessero necessari all'espletamento di operazioni di pubblica sicurezza. 3. La eventuale rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la quale e' necessaria una rinuncia espressa. 4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente al Centro, o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso. Con riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 3, il Centro s'impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione allo scopo di garantire il risarcimento integrale dei danni causati ai terzi da un autoveicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art2 · fonte su Normattiva