[1]Art. VI
[2]((1. Affinche' la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la registration della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunziata dalla Corte o dal Tribunale di origine:
- a)in Inghilterra e nel Galles: all'Alta Corte di Giustizia;
- b)nella Scozia: alla Court of Session;
- c)nell'Irlanda del Nord: alla Supreme Court of Judicature;
[3]secondo la procedura della Corte richiesta.
[4]2. Se l'istanza e' proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la registration e' concessa.))
Testo vigente dal 12 luglio 1973
