[1]Art. VI

[2]((1. Affinche' la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la registration della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunziata dalla Corte o dal Tribunale di origine:

  • a)in Inghilterra e nel Galles: all'Alta Corte di Giustizia;
  • b)nella Scozia: alla Court of Session;
  • c)nell'Irlanda del Nord: alla Supreme Court of Judicature;

[3]secondo la procedura della Corte richiesta.

[4]2. Se l'istanza e' proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la registration e' concessa.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artvi · fonte su Normattiva