[1]Art. II

[2]((1. Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo, la presente Convenzione si applica alle sentenze in materia civile e commerciale, pronunziate dopo la sua entrata in vigore, dalle seguenti Autorita' giurisdizionali:

  • a)relativamente al Regno Unito: la Camera dei Lords; per l'Inghilterra ed il Galles: la Supreme Court of Judicature (Corte d'Appello ed Alta Corte di Giustizia) e le Courts of Chancery delle Contee Palatine di Lancaster e Durham; per la Scozia: la Court of Session e la Sheriff Court; per l'Irlanda del Nord: la Supreme Court of Judicature;
  • b)relativamente all'Italia: la Corte di Appello e il Tribunale.

[3]2. La presente Convenzione non si applica:

  • a)alle sentenze pronunziate in grado d'appello avverso decisioni di autorita' giurisdizionali diverse da quelle indicate nel primo paragrafo di questo articolo;
  • b)alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di tributi di ogni genere (erariali o locali);
  • c)alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di multe o penalita' in favore di autorita' pubbliche.

[4]3. La presente Convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la Convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artii · fonte su Normattiva