[1]Art. V

[2]((1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono rese esecutive nel territorio dell'altra nel modo previsto dagli articoli VI, VII e VIII della presente Convenzione, qualunque sia la cittadinanza delle parti, se sussistono le seguenti condizioni:

  • a)se non ricorre alcuna delle eccezioni poste al riconoscimento della sentenza dal combinato disposto degli articoli III e IV della presente Convenzione;
  • b)se sia stabilito nelle forme previste dal paragrafo terzo del presente articolo che la sentenza e' esecutiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine;
  • c)se la sentenza sia di condanna al pagamento di una somma in denaro;
  • d)se quanto e' dovuto in base alla sentenza non sia stato interamente pagato.

[3]E' inteso che, ove il soccombente dimostri alla Corte richiesta che e' stato proposto gravame contro la sentenza nello Stato della Corte o Tribunale di origine, oppure, se tale gravame non e' stato proposto, provi di avere diritto e dimostri di voler istituire detto gravame, la sentenza stessa puo' non essere dichiarata esecutiva e la Corte richiesta puo' adottare al riguardo i provvedimenti che sono consentiti dal proprio ordinamento. Tuttavia, la sentenza puo' essere resa esecutiva alle condizioni che la Corte richiesta reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

[4]2. Se l'ammontare delle spese giudiziarie da pagare in base alla sentenza non e' fissato da questa ma da separata ordinanza, quest'ultima verra' considerata parte integrante della sentenza stessa ai fini della presente Convenzione.

[5]3. La sentenza, la cui copia autentica sia stata rilasciata dalla Corte o Tribunale di origine, e' considerata, fino a prova contraria, idonea ad essere resa esecutiva nello Stato della stessa Corte o Tribunale di origine ai sensi del primo paragrafo, sottoparagrafo b), del presente articolo. La copia autentica della sentenza rilasciata da una Corte o Tribunale italiano deve recare la formula esecutiva riportata in allegato alla presente Convenzione.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artv · fonte su Normattiva