L'articolo 31 della Convenzione e' emendato come segue; 1 Alla fine del paragrafo a, il termine " e" e' soppresso. 2 Il paragrafo b diviene il paragrafo c ed un nuovo paragrafo b viene inserito con la seguente formulazione: "b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte e' investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e"
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
