L'articolo 29 della Convenzione e' emendato come segue: 1 La formulazione del paragrafo 1 e' modificata come segue: " Se nessuna decisione e' stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione e' stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilita' ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilita' puo' essere presa separatamente". 2 Si aggiunge alla fine del paragrafo 2 una nuova frase, formulata come segue: "Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilita' viene presa separatamente". 3 Il paragrafo 3 e' soppresso.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
