L'articolo 23 della Convenzione e' modificato come segue: "Articolo 23 (Durata del mandato e revoca). - 1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili. 2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'eta' di settant'anni 3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono gia' investiti. 4. Un giudice puo' essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste."

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art2 · fonte su Normattiva