[1]Articolo III-348

[2]1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. 2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso e' coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalita', nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4. II Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente della Commissione, puo' decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato e' breve. 3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del mandato, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 1. 4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione e' sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformita' dell'articolo I-28, paragrafo 1. 5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformita' degli articoli I-26 e I-27.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art348 · fonte su Normattiva