[1]L'Articolo 28 della Convenzione e' modificato come segue: "Articolo 28 (Competenza dei comitati). - 1 Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 puo', con un voto unanime: a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione puo' essere adottata senza esame preliminare; oppure b dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che e' all'origine del caso, e' oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.
[2]2 Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3 Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo puo', in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b".
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
