Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
