[1]Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione"; hanno convenuto quanto segue:
[2]Articolo 1 Scopo dell'Accordo
[3]1. Lo scopo del presente Accordo e' quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
