[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE ALLE QUALI E' STATA INFLITTA LA MISURA DELL'ESPULSIONE O QUELLA DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL CONFINE

[2]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

[3]La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata' la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue.

[5]Scopo dell'Accordo

[6]Lo scopo del presente Accordo e' quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;281~accordo-art1 · fonte su Normattiva