Art. 24 — Disposizioni per eliminare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Argentina: se un residente dell'Argentina riceve redditi provenienti dall'Italia, tali redditi saranno esclusi dalla base imponibile sulla quale e' calcolata l'imposta argentina. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta argentina, in ogni caso, sara' considerata come prelevata con l'aliquota del:
- a)15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;
- b)20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11;
- c)20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. 5. Se, ai sensi della legislazione argentina, l'imposta argentina sugli utili delle imprese, prevista all'articolo 7 della presente Convenzione, non e' prelevata, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, detto ammontare si considerera' pagato agli effetti del paragrafo 2 del presente articolo nei limiti del 15 per cento dell'ammontare di detti utili.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
