1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plus-valori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)nel caso dell'Argentina:
  • 1)l'imposta sui redditi (impuesto a las ganancias);
  • 2)l'imposta sui redditi di carattere occasionale (impuesto a los beneficios de caracter eventual);
  • 3)l'imposta sul capitale delle imprese (impuesto al capital de las empresas);
  • 4)l'imposta sul patrimonio netto (impuesto sobre el patrimonio neto) (qui di seguito indicate quali "imposta argentina");
  • b)nel caso dell'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art2 · fonte su Normattiva