[1]- GARANZIA DI QUALITA'
[2]Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinche' siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualita' relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
