[1]- GARANZIA DI QUALITA'

[2]Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinche' siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualita' relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art23 · fonte su Normattiva