[1]Traduzione non ufficiale

[2]CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

[3]PREAMBOLO

[4]CAPITOLO PRIMO OBIETTIVI, DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE

[5]ARTICOLO PRIMO OBIETTIVI

[6]ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

[7]ARTICOLO 3 PORTATA DI APPLICAZIONE

[8]CAPITOLO 2 SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

[9]ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

[10]ARTICOLO 5 IMPIANTI ESISTENTI

[11]ARTICOLO 6 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

[12]ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

[13]ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

[14]ARTICOLO 9 USO DEGLI IMPIANTI

[15]ARTICOLO 10 STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

[16]CAPITOLO 3

[17]ARTICOLO 11 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

[18]ARTICOLO 12 IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI

[19]ARTICOLO 13 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

[20]ARTICOLO 14 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

[21]ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

[22]ARTICOLO 16 USO DEGLI IMPIANTI

[23]ARTICOLO 17 MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

[24]CAPITOLO 4

[25]ARTICOLO 18 MISURE APPLICATIVE

[26]ARTICOLO 19 QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE

[27]ARTICOLO 20 ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

[28]ARTICOLO 21 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE

[29]ARTICOLO 22 RISORSE UMANE E FINANZIARIE

[30]ARTICOLO 23 GARANZIA DI QUALITA'

[31]ARTICOLO 24 RADIOPROTEZIONE DURANTE L'USO

[32]ARTICOLO 25 ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA

[33]ARTICOLO 26 DECLASSAMENTO

[34]CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE

[35]ARTICOLO 27 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI

[36]ARTICOLO 28 FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO

[37]CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

[38]ARTICOLO 29 RIUNIONE PREPARATORIA

[39]ARTICOLO 30 RIUNIONI D'ESAME

[40]ARTICOLO 31 RIUNIONI STRAORDINARIE

[41]ARTICOLO 32 RAPPORTI

[42]ARTICOLO 33 PARTECIPAZIONE

[43]ARTICOLO 34 RAPPORTI DI SINTESI

[44]ARTICOLO 35 LINGUE

[45]ARTICOLO 36 CONFIDENZIALITA'

[46]ARTICOLO 37 SEGRETARIATO

[47]CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI

[48]ARTICOLO 38 SOLUZIONE DELLLE CONTROVERSIE

[49]ARTICOLO 39 FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE

[50]ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE

[51]ARTICOLO 41 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

[52]ARTICOLO 42 DENUNCIA

[53]ARTICOLO 43 DEPOSITARIO

[54]ARTICOLO 44 TESTI AUTENTICI

[55]PREAMBOLO Le Parti contraenti,

  • i)Riconoscendo che l'esercizio dei reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi;
  • ii)Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;
  • iii)Ribadendo l'importanza per la comunita' internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • iv)Riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • v)Auspicando promuovere una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;
  • vi)Ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • vii)Riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito e' una risorsa di valore che puo' essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente;
  • viii)Riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformita' agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;
  • ix)Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il rafforzamento della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per mezzo di meccanismi bilaterali e multilaterali, nonche' della presente Convenzione incentivante;
  • x)Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno avanzati e degli Stati ad economia di transizione, nonche' l'opportunita' di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;
  • xi)Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui cio' e' compatibile con la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono prodotti, pur riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni;
  • xii)Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;
  • xiii)Tenendo a mente la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986), la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti;
  • xiv)Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla sicurezza delle fonti d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato "Principi per la gestione dei rifiuti radioattivi" (1996), come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;
  • xv)Rammentando il capitolo 22 del programma Agenda 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;
  • xvi)Riconoscendo l'opportunita' di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989); Hanno convenuto quanto segue:

[56]ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVI

[57]Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:

  • i)Raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
  • ii)Fare in modo che a tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinche' gli individui, la societa' e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro;
  • iii)Prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare tali conseguenze nel caso in cui tali incidenti si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art1 · fonte su Normattiva