[1]- ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA

[2]1. Ciascuna Parte contraente si accerta che, prima e dopo l'utilizzazione di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d'emergenza relativi al sito e, in caso di necessita' al di fuori del sito. Tali piani d'emergenza devono essere verificati a intervalli regolari. 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per elaborare e verificare i piani d'emergenza per il suo territorio, nella misura in cui sia suscettibile di essere colpita in caso di situazione d'emergenza radiologica insorta in un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi limitrofo al suo territorio.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art25 · fonte su Normattiva