[1]- ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA
[2]1. Ciascuna Parte contraente si accerta che, prima e dopo l'utilizzazione di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d'emergenza relativi al sito e, in caso di necessita' al di fuori del sito. Tali piani d'emergenza devono essere verificati a intervalli regolari. 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per elaborare e verificare i piani d'emergenza per il suo territorio, nella misura in cui sia suscettibile di essere colpita in caso di situazione d'emergenza radiologica insorta in un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi limitrofo al suo territorio.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
