[1]- DECLASSAMENTO
[2]Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che:
- i)siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie;
- ii)siano applicate le disposizioni dell'articolo 24 relative alla radio-protezione durante l'utilizzazione, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate;
- iii)siano applicate le disposizioni dell'articolo 25 sull'organizzazione per i casi di emergenza;
- iv)siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
