[1]- DECLASSAMENTO

[2]Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che:

  • i)siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie;
  • ii)siano applicate le disposizioni dell'articolo 24 relative alla radio-protezione durante l'utilizzazione, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate;
  • iii)siano applicate le disposizioni dell'articolo 25 sull'organizzazione per i casi di emergenza;
  • iv)siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art26 · fonte su Normattiva