[1]- PARTECIPAZIONE
[2]1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa vi e' rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri. 2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa avente competenza per questioni disciplinate dalla presente Convenzione ad assistere in qualita' di osservatore a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
