[1]- PARTECIPAZIONE

[2]1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa vi e' rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri. 2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa avente competenza per questioni disciplinate dalla presente Convenzione ad assistere in qualita' di osservatore a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art33 · fonte su Normattiva