[1]- RAPPORTI

[2]1. In conformita' alle disposizioni dell'articolo 30, ciascuna Parte contraente presenta un rapporto nazionale in ogni riunione di esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente il rapporto verte inoltre su:

  • i)la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
  • ii)le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
  • iii)la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
  • iv)le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
  • v)i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi. 2. Tale rapporto comporta inoltre:
  • i)un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
  • ii)un inventario del combustibile esaurito cui la presente Convenzione si applica, e che e' in deposito o in stoccaggio definitivo. Quest'inventario comprende una descrizione delle materie e, se sono disponibili, informazioni sulla massa e l'attivita' totale di queste materie;
  • iii)un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
  • iv)un inventario dei rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica e che:
  • a)sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;
  • b)sono in stoccaggio definitivo; oppure
  • c)risultano da prassi precedenti. Questo inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni rilevanti disponibili come informazioni sul volume o la massa, sull'attivita' e su alcuni radionucleididi;
  • v)un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle attivita' di declassamento in questi impianti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art32 · fonte su Normattiva