[1]- RAPPORTI
[2]1. In conformita' alle disposizioni dell'articolo 30, ciascuna Parte contraente presenta un rapporto nazionale in ogni riunione di esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente il rapporto verte inoltre su:
- i)la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
- ii)le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
- iii)la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- iv)le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- v)i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi. 2. Tale rapporto comporta inoltre:
- i)un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
- ii)un inventario del combustibile esaurito cui la presente Convenzione si applica, e che e' in deposito o in stoccaggio definitivo. Quest'inventario comprende una descrizione delle materie e, se sono disponibili, informazioni sulla massa e l'attivita' totale di queste materie;
- iii)un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
- iv)un inventario dei rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica e che:
- a)sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;
- b)sono in stoccaggio definitivo; oppure
- c)risultano da prassi precedenti. Questo inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni rilevanti disponibili come informazioni sul volume o la massa, sull'attivita' e su alcuni radionucleididi;
- v)un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle attivita' di declassamento in questi impianti.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
