[1]- LINGUE

[2]1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese il russo e lo spagnolo, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. 2. Qualsiasi rapporto presentato in applicazione dell'articolo 32, deve essere stilato nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in una lingua unica che sara' designata di comune accordo nelle Regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, una traduzione del rapporto in quest'ultima lingua e' fornita dalla Parte contraente. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 il segretariato provvede dietro compenso, alla traduzione nella lingua designata dei rapporti sottoposti in qualsiasi altra lingua della riunione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art35 · fonte su Normattiva