[1]- SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]In caso di disaccordo fra due o piu' Parti contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potra' ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d'arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e prassi in vigore in seno all'Agenzia.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art38 · fonte su Normattiva