[1]- SEGRETARIATO

[2]1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia atomica (di seguito denominata "l'Agenzia") provvede al segretariato delle riunioni delle Parti contraenti. 2. Il segretariato:

  • i)convoca le riunioni delle Parti contraenti di cui agli articoli 29, 30 e 31, le prepara e ne garantisce il buon funzionamento;
  • ii)trasmette alle Parti contraenti le stesse informazioni ricevute o predisposte in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione. Le spese incorse dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono coperte a titolo del suo bilancio preventivo ordinario. 3. Le Parti contraenti possono per consenso chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia puo' fornire questi servizi se ha la possibilita' di farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio preventivo ordinario. Qualora cio' non sia possibile, l'Agenzia puo' fornire questi servizi se sono finanziati volontariamente da un'altra fonte.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art37 · fonte su Normattiva