(1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art18 · fonte su Normattiva