[1]1. II confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.
[2]2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.
[3]3. L'andamento della linea di confine si puo' far coincidere alle variazioni dei corsi d'acqua solo se legarti contraenti concludono un Accordo ad hoc.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
