(1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno. (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:
- a)controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;
- b)fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati;
- c)assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine;
- d)riparare o sostituire termini danneggiati;
- e)mettere in sito termini dove mancano;
- f)materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;
- g)trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;
- h)spostare in posizione sicura i termini pericolanti;
- i)materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti;
- 1)determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
