(1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5. (2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti:

  • a)Repubblica Italiana: nei settori A e, B;
  • b)Repubblica d'Austria: nel settore C. (3) Si potra', di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma (2), quando cio' fosse suggerito da criteri di economia o di opportunita'. In tale eventualita' sara' cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art6 · fonte su Normattiva