1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilita' civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art7 · fonte su Normattiva