[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, animati dal continuo desiderio di sviluppare, la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e della non discriminazione, tenendo conto delle convenzioni internazionali che impegnano le Parti contraenti nel campo della navigazione marittima, e ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale tra l'Italia e la Polonia firmata a Genova il 12 maggio 1922, hanno stabilito di concludere il presente Accordo:
[3]Art. 1
[4]Ai fini del presente Accordo:
- a)per "nave della Parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;
- b)per "membro di equipaggio della nave" si intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
