[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, animati dal continuo desiderio di sviluppare, la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e della non discriminazione, tenendo conto delle convenzioni internazionali che impegnano le Parti contraenti nel campo della navigazione marittima, e ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale tra l'Italia e la Polonia firmata a Genova il 12 maggio 1922, hanno stabilito di concludere il presente Accordo:

[3]Art. 1

[4]Ai fini del presente Accordo:

  • a)per "nave della Parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;
  • b)per "membro di equipaggio della nave" si intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art1 · fonte su Normattiva