Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' i documenti d'identita' dei membri degli equipaggi rilasciati dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identita' sono:

  • a)per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione";
  • b)per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica popolare di Polonia il "libretto di marittimo".

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art7 · fonte su Normattiva