Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' i documenti d'identita' dei membri degli equipaggi rilasciati dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identita' sono:
- a)per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione";
- b)per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica popolare di Polonia il "libretto di marittimo".
Testo vigente dal 27 maggio 1982
