[1]Il paese federale di Carinzia:

  • a)cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del paese federale di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. dell'ex-Ducato di Carinzia siti nel territorio italiano, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all' incasso dei crediti privati;
  • b)rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'articolo 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali, per il caso, che sussiste, di un aggravio del paese federale di Carinzia in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale;
  • c)rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia del Friuli e degenti nel manicomio provinciale di Klagenfurt, fino al 1° agosto 1925.

[2]Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc., siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

[3]Le disposizioni di cui alla lettera a) ed a1 penultimo capoverso di quest' articolo non si applicano alla Fondazione Contessa Elvine de La Tour per la quale resta impregiudicata ogni questione.

Testo vigente dal 21 maggio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852~art2 · fonte del testo