[1]Il Paese federale del Tirolo:

  • a)trasferisce in proprieta' del Regno d'Italia titoli appartenenti all'ex Contea principesca del Tirolo per il valore nominale di 7,609,500 corone, nella specie e quantita' a determinarsi di comune accordo fra i due Governi interessati;
  • b)cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti, che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del Paese federale del Tirolo, verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. della Contea principesca del Tirolo, siti nel territorio italiano, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati;
  • c)rinuncia in particolare in favore dell'Italia ai crediti ad esso spettanti in virtu' degli articoli 1 e 4 della Convenzione 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali per pagamenti fatti, fino alla firma del presente Accordo, di pensioni dovute a maestri comunali residenti ora in Austria, senza pregiudizio, per l'avvenire, della Convenzione stessa;
  • d)rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 indicata nel precedente comma, per il caso, che sussiste, di un aggravio del Paese federale del Tirolo in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale;
  • e)rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia di' Trento e degenti nel Manicomio di Hall, fino al 1° marzo 1925.

[2]Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti gia' ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Testo vigente dal 30 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-01-05;1322~art2 · fonte del testo