[1]Il paese federale di Carinzia assume nei confronti del Regno d'Italia il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex-Ducato di Carinzia. Assume cioe' l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, numero 2641, per il territorio dell'ex-Ducato di Carinzia, sia per la parte attribuita alla provincia del Friuli, sia per la parte attribuita al paese federale di Carinzia, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.

[2]Il pagamento sara' fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia che non sara' responsabile di tali debiti ne' verso i creditori, ne' verso il paese federale di Carinzia; questo fara' i relativi versamenti nella valuta austriaca, a ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.

Testo vigente dal 21 maggio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852~art3 · fonte del testo