[1]Il Paese federale del Tirolo assume il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex Contea principesca del Tirolo, con le eccezioni di cui in seguito.
[2]Salvo le norme dell'art. 2, esso assume cioe' l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, n. 2641, per il territorio dell'ex Contea principesca del Tirolo, sia per la parte attribuita all'Italia sia per la parte attribuita al Paese federale del Tirolo, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.
[3]Il pagamento sara' fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo, che non sara' responsabile di tali debiti ne' verso i creditori, ne' verso il Paese federale del Tirolo; questo fara' i relativi versamenti nella valuta austriaca al ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.
[4]Restano esclusi dall'assunzione:
[5]1° i debiti gravanti gli immobili siti in Italia, e garantiti da ipoteca su detti beni immobili; i quali debiti saranno pagati dal Regno d'Italia a sgravio del Paese federale del Tirolo;
[6]2° i debiti corrispondenti alle obbligazioni del prestito per cento dell'ex Contea principesca del Tirolo degli anni 1895 e 1904-1906, esistenti al 3 novembre 1918 su territorio italiano e depositate presso la Cassa provinciale di risparmio di Trento, a seguito del censimento effettuato nell'agosto dell'anno 1923 da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento. Queste obbligazioni saranno pagate dalla provincia di Trento con pieno scarico del Paese federale del Tirolo, e secondo le norme che saranno stabilite dal Governo italiano.
Testo vigente dal 30 giugno 1928
