[1]Interessi

[2]1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di quello Stato o di un suo ente locale sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, ed ogni quota parte dei rimborsi di detti crediti eccedente la somma data in prestito, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente, di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale e' situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art11 · fonte su Normattiva