[1]Dividendi

[2]1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

  • a)il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
  • b)il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie" da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato contraente, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art10 · fonte su Normattiva