[1]Professioni dipendenti

[2]1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di inattivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:

  • a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
  • b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato contraente; e
  • c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art15 · fonte su Normattiva