[1]Pensioni
[2]Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
