[1]Funzioni pubbliche
[2]1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fonti da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato contraente. 2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
