I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione tono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara', invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana;
- 3)ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta sui redditi pagata in Zambia" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del "Pioneer Industries" (Relief from Income Tax) Act, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti".
Testo vigente dal 27 maggio 1982
