Il paragrafo 1 b) dell'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana". Nell'articolo 22 della Convenzione e' aggiunto il seguente paragrafo: "2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:
- a)10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- b)121/2 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e
- c)15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
