I. Il personale del Centro sara' coperto da assicurazione obbligatoria in materia sanitaria e di sicurezza sociale ad opera di fondi o di enti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di qualsiasi altro Paese, la cui regolamentazione deve essere portata a conoscenza delle autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria obbligatoria dovra' comprendere le persone a carico, identificate secondo i criteri dettati dall'apposita regolamentazione. II. Le Parti convengono che il Centro e i suoi funzionari saranno esenti da ogni contribuzione obbligatoria, alle organizzazioni della Repubblica italiana costituite e operanti in materia di sicurezza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di impiego fra detti funzionari e il Centro. Tuttavia i membri del personale che abbiano cittadinanza italiana sono tenuti a versare le contribuzioni in materia di assicurazione per servizi sanitari sui redditi, diversi da quelli corrisposti dal Centro o per conto del Centro, inclusi nell'annuale dichiarazione d'imposta (IRPEF). III. I servizi di assistenza sanitaria direttamente forniti dal Servizio sanitario nazionale saranno integralmente rimborsati, dalla Compagnia di assicurazione scelta dal Centro o dalla persona interessata, oppure dal Fondo comune pensioni per il personale delle Nazioni Unite, all'Ente che ha effettuato tali servizi.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art11 · fonte su Normattiva