ARTICOLO XI ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE Sezione 15

  • a)Il personale dell'Ufficio sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato, i cui regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, nel caso in cui non beneficino di altra copertura assicurativa.
  • b)I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto al personale. Tuttavia detto personale, se residente in Italia, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto.
  • c)Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori, nella misura del possibile, a quelli assicurati dalle Agenzie specializzate dell'ONU. Le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico dei S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artxi · fonte su Normattiva