• I)Il Centro sara' esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni afferenti a beni e materiali di qualsiasi genere importati o esportati dal Centro nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali. I beni e i materiali che fruiranno di tali esezioni non potranno essere venduti in Italia salvo che alle condizioni concordate con il Governo.
  • II)Il Centro sara' esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni, relativi all'importazione di un adeguato numero, concordato con il Governo, di autovetture di servizio richieste dallo svolgimento delle proprie attivita'. Il Centro potra' liberamente disporre delle suddette autovetture dopo tre anni dalla data della loro importazione. In questo caso non potranno essere opposti divieti o restrizioni alla vendita ne' dovranno essere pagati diritti doganali o altre imposte. Il Governo mettera' a disposizione del Centro quote di benzina o di altro carburante richiesto nonche' di olii lubrificanti per ciascuno dei suddetti veicoli nelle quantita' e ai prezzi correnti per le missioni diplomatiche in Italia. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o uno strumento equivalente che consenta di identificarlo quale veicolo di servizio.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art7 · fonte su Normattiva