ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia 1. I prodotti, i materiali e le attrezzature importati o esportati dall'Agenzia o in nome e per conto di questa e necessari ai fini istituzionali saranno esentati da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione. L'Agenzia sara' inoltre esentata dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quantita' rilevanti di operazioni di importazione che, ai fini del presente Accordo, saranno assimilate all'importazione di prodotti che superino il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali operanti in Italia. 2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Qualora l'Agenzia decida di vendere o di cedere i prodotti, i materiali o le attrezzature importati in esenzione da imposte e dazi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, essa fornira' alle autorita' italiane competenti le relative dichiarazioni di importazione e provvedera' al pagamento dei dazi e delle imposte ad essi afferenti. Il valore delle merci da dichiarare sara' quello attribuito al momento della cessione, e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data; le autorita' italiane competenti forniranno all'Agenzia le istruzioni necessarie in merito alla procedura da seguire.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art12 · fonte su Normattiva