• I)Il Centro, i suoi beni patrimoniali, redditi, transazioni, saranno esenti da ogni imposizione diretta e da adempimenti tributari stabiliti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
  • II)Per quanto concerne le imposte indirette e in particolare l'imposta sul valore aggiunto, il Centro godra' dell'esenzione per acquisti e transazioni di rilevante entita' a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verra' applicato in conformita' con la legislazione nazionale vigente.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art8 · fonte su Normattiva